Corsi di Specializzazione

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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA

Molti Medici ottenuta la Laurea in Medicina e Chirurgia Generale proseguono gli studi per diventare specialisti e alla fine possono conseguire il diploma di specializzazione,i corsi di specializzazione hanno durata pluriennale ( variano dai 2 ai 5 anni a seconda del tipo di corso scelto) e comprendono insegnamenti teorici e pratici, esami annuali e la discussione finale di una tesi di specializzazione,alla fine viene rilasciato un diploma di specializzazione con l’acquisizione di un numero di crediti compreso tra 300 e 360,dopo di questa, la formazione del Medico,il titolo di specialista sarà rilasciato esclusivamente dalle Università; in passato, i corsi di specializzazione erano numerosissimi (quasi 150), ma attualmente la CEE ha stabilito un elenco di specializzazioni comuni a tutti i Paesi Europei.

I titoli di Specializzazione Sono Legalmente Riconosciuti:

In Italia l’esercizio delle professioni sanitarie e di specializzazione è consentito anche a chi ha conseguito all’estero i titoli di studio e di abilitazione previsti, previo riconoscimento da parte del ministero della Salute. La Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, infatti, disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali, con l’abilitazione all’esercizio della professione in qualsiasi Stato membro

Stralci della direttiva

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ai sensi dell’articolo 3 , paragrafo 1, lettera C) del trattato, l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi  tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l’altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale.
Nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consumatori.

ARTICOLO 4
Effetti del riconoscimento
1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante  permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.

ARTICOLO 21
Principio di riconoscimento automatico
1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto.

2. Ogni stato membro riconosce, ai fini dell’esercizio della medicina generale in qualità di medico generico nel quadro del suo regime di previdenza sociale nazionale, i titoli di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4 e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri ai sensi delle condizioni minime di formazione di cui all’articolo 28.